La Direzione del Partito Democratico, riunitasi il 26 giugno 2009, approva il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale, dei Segretari Regionali e delle Assemblee Regionali, ai sensi del vigente Statuto del Partito.
I. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE CONVENZIONI NAZIONALE E PROVINCIALI E DELLE RIUNIONI DI CIRCOLO
Articolo 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
1. La Prima Convenzione nazionale del Partito Democratico è convocata per il giorno 11 ottobre 2009.
2. Le Convenzioni provinciali si dovranno svolgere entro il 4 ottobre; le Convenzioni Regionali entro il 10 ottobre.
3. La Convenzione nazionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
4. La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, dei Segretari e delle Assemblee regionali è fissata per il giorno 25 ottobre.
Articolo 2
(Commissione nazionale e Commissioni provinciali)
1. La Direzione nazionale elegge, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Nazionale formata da 11 componenti, integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature presentate. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. Le Direzioni provinciali eleggono entro il 22 luglio, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Provinciale , formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
4. In caso di mancata elezione, entro il 22 luglio, di una o più commissioni provinciali, la Commissione Nazionale entro il 30 luglio provvede alla nomina.
Articolo 3
(Presentazione delle candidature a Segretario nazionale)
1. Entro le ore 20.00 del 23 luglio vengono depositate presso la Commissione Nazionale le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte:
da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea Nazionale uscente, oppure, da un numero di iscritti compreso tra 1500 e 2000, distribuiti in non meno di cinque regioni, appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo.
3. La Commissione nazionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L’ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle Convenzioni provinciali e delle Riunioni di Circolo.
Articolo 4
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)
1. Le riunioni di Circolo si svolgono non oltre il 30 settembre.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.
3. Gli iscritti ai Circoli on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2. dello Statuto.
4. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
5. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
6. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
7. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
8. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione provinciale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare i principi dell’alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altri Circoli della stessa Provincia. È possibile presentate più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria nazionale: in questo caso il presentatore della mozione nazionale dovrà autorizzarle.
9. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18. 00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
10. E’ compito della Commissione nazionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
11. Il numero dei delegati da indicare in ciascuna riunione di Circolo è stabilito dalla Commissione provinciale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione nazionale.
12. La Commissione provinciale, acquisiti tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede innanzitutto all’assegnazione dei seggi spettanti al complesso delle liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale. A tal fine si utilizza il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Il numero dei delegati da assegnare alla lista o alle liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale è ottenuto dividendo il complesso dei voti da essa o da esse riportati per il quoziente naturale, ovvero il totale dei voti validi divisi per il numero dei delegati da eleggere, ed assegnando i seggi eventualmente così non assegnabili alle liste con i maggiori resti. Nel caso in cui vi siano più liste collegate al medesimo candidato, il complesso dei seggi ad esse attribuito viene tra loro ripartito con il medesimo metodo del quoziente naturale e dei resti più alti.
13. La Commissione provinciale procede quindi alla distribuzione nei singoli circoli dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circolo attribuendo a ciascuna lista di circolo tanti seggi quanti quozienti naturali di circolo interi essa abbia conseguito in quel circolo. Il quoziente di circolo è dato dalla divisione tra la somma dei voti validamente espressi nel circolo e il numero di seggi da assegnare nel circolo stesso. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al circolo. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dal circolo con il minor numero di iscritti. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 12. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attributi alla lista stessa nei circoli ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi. I seggi spettanti a ciascuna lista di circolo vengono assegnati ai candidati in base all’ordine di presentazione nella lista stessa.
Articolo 5
(Modalità di svolgimento delle Convenzioni provinciali)
1. La Convenzione provinciale è costituita dall’insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo.
2. In apertura della Convenzione provinciale, su proposta del segretario, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro, o un delegato della Commissione nazionale, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
3. In apertura della Convenzione provinciale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
4. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Convenzioni provinciali devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati, secondo le modalità previste per le riunioni dei circoli.
5. Nel corso dello svolgimento della Convenzione provinciale, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione nazionale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale.
6. La convocazione della Convenzione provinciale deve essere spedita a tutti i delegati almeno 3 giorni prima dello svolgimento e deve contenere il giorno e l’orario di inizio della seduta, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di chiusura delle votazioni.
7. Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Convenzione provinciale è stabilito preventivamente dalla Commissione nazionale.
8. Il numero dei delegati spettante ad ogni mozione collegata a ciascun candidato Segretario è assegnato proporzionalmente in base al numero dei voti ottenuti nelle riunioni di circolo sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti. I delegati sono assegnati alle liste sulla base dei consensi ottenuti da ciascuna lista mediante il riparto proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
9. La delegazione di ogni mozione deve rispettare, nella sua composizione, il principio dell’alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altre Provincie della Regione o eletti nella Regione. È possibile presentare più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria nazionale. In questo caso, fermo restando il numero dei delegati assegnati ad ogni mozione e il principio dell’alternanza di genere, questi vengono ripartiti tra le varie liste della stessa mozione sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti ottenuti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti. Partecipano al voto per la scelta dei delegati di ciascuna mozione alla convenzione nazionale, i soli delegati alla convenzione provinciale eletti nelle liste collegata alla medesima mozione e al medesimo candidato a Segretario nazionale. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati secondo l’ordine di presentazione nella stessa lista.
Articolo 6
(Compiti della Commissione nazionale)
1. La Commissione nazionale, nominata ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, procede, entro il 5 agosto, alla definizione dei delegati spettanti a ciascun Coordinamento provinciale/territoriale, assegnandone il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati, e il 50% in ragione del numero degli iscritti. Non vengono attribuiti delegati in ragione degli iscritti alle Province/territori i cui iscritti non sono regolarmente certificati.
2. La Commissione nazionale detta altresì i criteri di composizione delle Convenzioni provinciali, sulla base dei quali le Commissioni provinciali procederanno alla indicazione del numero dei delegati da eleggere in ciascuna riunione di Circolo.
3. La Commissione nazionale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e nelle Convenzioni provinciali.
4. La Commissione nazionale assicura che un suo membro, o un delegato, partecipino allo svolgimento delle Convenzioni provinciali.
5. La Commissione nazionale promuove l’apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale e dell’Assemblea nazionale. La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, dei Segretari e delle Assemblee regionali è fissata per il giorno 25 ottobre.
Articolo 7
(Composizione della Convenzione nazionale)
1. La Convenzione nazionale è composta da:
a)1000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali. Ad ogni Coordinamento provinciale/territoriale è assegnato un minimo di due delegati.
b)Dai delegati per funzione: il Segretario nazionale e i candidati alla carica di Segretario nazionale; i componenti della Commissione nazionale, il Presidente della Commissione di garanzia.
Alla Convenzione nazionale partecipano, in qualità di invitati, i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia.
Articolo 8
(Svolgimento della Convenzione nazionale)
1. In apertura della Convenzione nazionale, su proposta del Segretario, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2. In apertura della Convenzione, la Commissione nazionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto (art. 9, comma 6), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale, ovvero “i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome”.
3. In apertura della Convenzione nazionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
Articolo 9
(Dibattito politico e programmatico nel corso della Convenzione Nazionale)
1. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione nazionale devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati.
2. La Convenzione nazionale istituisce una o più Commissioni tematiche con il compito di elaborare ipotesi di modifica dello Statuto, del Codice etico o del Manifesto dei valori, le quali saranno trasmesse alla Assemblea Nazionale eletta il successivo 25 ottobre.
Articolo 10
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale)
1. La Commissione nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 7, dello Statuto determina, entro il 5 settembre, la ripartizione territoriale dei componenti l’Assemblea nazionale (fissati nel numero di 1000 dall’art. 4, c.1, dello Statuto), definendo il numero dei seggi spettanti alle diverse circoscrizioni regionali e il numero dei collegi in cui ciascuna di esse è articolata. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati.
2. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Nella composizione delle liste deve essere rispettata l’alternanza di genere.
3. La Commissione nazionale determina i confini di ciascun collegio assumendo, di norma, i confini provinciali o i confini dei territori corrispondenti ai coordinamenti territoriali del Partito. La Commissione nazionale, sentita la Commissione provinciale, determina anche i confini di eventuali collegi sub-provinciali, qualora questo sia reso necessario dal numero di seggi spettanti alla relativa provincia.
4. In ciascuna circoscrizione regionale viene istituita una Commissione regionale. Alla Commissione regionale spettano le funzioni di cui ai commi 8, 9 e 10. La Commissione regionale, su proposta del Segretario regionale, viene eletta dalla Direzione Regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, entro il 23 luglio.
5. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei collegi di una circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.
6. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna
lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria nazionale.
7. Ciascuna commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea nazionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.
8. Ciascuna commissione provinciale, entro il 21 settembre, determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica, prevedendo di norma una sezione per ogni Comune ad eccezione dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti.
9. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.
10.A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale, proclama eletti i membri dell’Assemblea Nazionale e ne da comunicazione alla Commissione nazionale.
11. I membri dell’Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
Articolo 11
(Diritto e modalità di voto)
1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale, tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2. comma 3, dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell’Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, dichiarino e sottoscrivano la richiesta di registrazione.
2. La Commissione nazionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore, e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico.
3. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato direttamente al finanziamento dei circoli e alle spese per l’organizzazione delle elezioni.
4. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea Nazionale.
Articolo 12
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)
1. La Commissione nazionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea nazionale entro 14 giorni.
2. L’Assemblea nazionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione nazionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea Nazionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione nazionale e approvate dall’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Assemblea Nazionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione nazionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea Nazionale eletti nelle liste a lui collegate.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
II. LE GARANZIE CONGRESSUALI
Articolo 13
(Anagrafe degli iscritti)
1. La Direzione Nazionale del Partito, all’atto della costituzione della Commissione nazionale, affida alla Commissione stessa la responsabilità di accesso e vigilanza sull’anagrafe degli iscritti e sull’Albo degli elettori.
2. L’anagrafe è redatta dall’ufficio adesioni provinciale e certificata dalla Commissione provinciale di garanzia che la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L’anagrafe così certificata viene trasmessa all’ufficio adesioni regionale e nazionale. Qualora la Commissione provinciale di garanzia non approvi, come precedentemente stabilito con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti l’anagrafe, sarà compito della Commissione regionale di garanzia esaminare ed approvare l’anagrafe provinciale con la stessa maggioranza.
3. L’assegnazione dei delegati alle diverse Convenzioni provinciali è stabilito sulla base dei criteri di cui all’art. 6, comma 1 del presente Regolamento.
4. Le commissioni per l’Anagrafe, ove costituite, e in loro assenza le Commissioni di Garanzia collaborano, fino all’insediamento delle Commissioni nazionale e provinciali, con gli organi dei coordinamenti territoriali e delle Unioni regionali al fine di assicurare la formazione degli elenchi degli iscritti e la loro trasmissione ai livelli regionali e nazionali. Tali elenchi, risultanti dall’Anagrafe, debbono consentire l’identificazione degli aventi diritto al voto.
5. La Commissione nazionale ha il compito di acquisire gli elenchi nominativi degli iscritti.
6. I Circoli hanno l’obbligo di presentare al Coordinamento provinciale/territoriale gli elenchi completi dei propri iscritti.
In caso di presunte irregolarità gli iscritti possono presentare – entro 2 giorni dalla pubblicazione degli elenchi - formale reclamo alla Commissione provinciale. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto motivato ricorso alla Commissione regionale di Garanzia.
7. La Commissione nazionale di garanzia è incaricata di redigere entro il 21 luglio 2009 il regolamento di cui all’Articolo 42 dello Statuto nazionale del partito ed in particolare di disciplinare le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito democratico a cariche istituzionali elettive, avendo cura di definire le procedure atte a garantire ai candidati su basi paritarie la possibilità di comunicare con gli iscritti.
Articolo 14
(Le garanzie)
1. La commissione nazionale provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. Le commissioni per la Convenzione, ai vari livelli, hanno il compito di garantire che la procedura di elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3. Sulla base di quanto previsto dal regolamento di autodisciplina della campagna elettorale per le elezioni del 14 ottobre 2007, la Commissione Nazionale di Garanzia approva, entro il 21 luglio 2009, il regolamento che disciplina i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati ispirandosi ai principi di sobrietà e correttezza di cui al punto 3, lettera d del Codice Etico.
4. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni vanno rivolte alle Commissioni competenti in merito.
5. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, di Convenzioni provinciali, o di singole decisioni da essi prese, vanno presentati entro 2 giorni dallo svolgimento di tali Convenzioni prima alla Commissione regionale e poi alla Commissione nazionale, che sono chiamate a decidere, in modo insindacabile, entro i 2 giorni successivi.
6. I ricorsi riguardanti le riunioni di Circolo vengono sottoposti, con le stesse modalità, alle Commissioni provinciali e, in seconda istanza, a quelle regionali.
Articolo 15
(Elezione dei Segretari Regionali)
1. Le Direzioni Regionali, ai sensi degli art. 15 e 45 dello Statuto e in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento, approvano, entro il 23 luglio 2009, il regolamento regionale che stabilisce la data e le modalità per lo svolgimento della convenzione regionale.
2. Nella stessa seduta eleggono con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Regionale, formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
3. Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico- programmatiche. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all’1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150.
Articolo 16
(Elezione dei Segretari Provinciali e di Circolo)
1. Ai sensi dell’art 15 dello Statuto e dei rispettivi Statuti regionali, le Direzioni Regionali deliberano, entro il 23 luglio, i tempi e le modalità delle elezioni dei Segretari provinciali e di circolo che dovranno comunque svolgersi tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010 oppure tra il 4 aprile e il 30 maggio 2010. In caso di mancata approvazione del regolamento entro 23 luglio 2009 provvede la Commissione nazionale. In ogni caso gli iscritti che hanno diritto di voto sono quelli regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.
Articolo 17
(Partecipazione al voto degli italiani all’estero)
1. La commissione nazionale nomina un comitato, composto da sette membri che, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento, promuove e organizza la partecipazione al voto degli italiani all’estero.
Articolo 18
1. Alla commissione nazionale è demandato il compito di intervenire con appositi indirizzi e norme esplicative del regolamento approvato.
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